A partire dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale. Così dispone l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante disposizioni finalizzate all’eliminazione degli sprechi legati al mantenimento di documenti in forma cartacea.
In conseguenza di ciò, tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali sono obbligate a pubblicare sul proprio sito informatico, anche mediante l’utilizzo  di  siti  informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, gli atti e i provvedimenti amministrativi che necessitano di pubblicità legale.

 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici


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